Attualità - 07 dicembre 2020, 19:45

Le spiegazioni del Viminale sugli spostamenti durante le feste e le deroghe per 25, 26 e 1° gennaio

Lunedì il governo pubblicherà finalmente le attesissime Faq con l'interpretazione delle regole restrittive sugli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio. Ecco intanto in allegato la circolare del Ministero dall'Interno con i chiarimenti su mobilità e rientri dall'estero

In una circolare del capo di Gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, inviata ai prefetti sono contenute le raccomandazioni sulle misure per rispettare le regole, in particolare per quanto riguarda gli spostamenti, nel periodo delle feste natalizie che va dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Restano però ancora da chiarire da parte del governo le interpretazioni alle misure restrittive su questi spostamenti nel periodo delle feste, come scrive oggi il Corriere della Sera, in particolare su «familiari o amici soli, genitori che non sono autosufficienti, parenti che lavorano o studiano all’estero e hanno già programmato il viaggio per tornare in occasione delle festività, sanzioni e denunce per chi non rispetta i divieti».

Lo stesso Corriere informa che queste attesissime Faq di chiarimento sul Dpcm del 4 dicembre saranno pubblicate lunedì dal governo. Nel frattempo, ecco le spiegazioni del Viminale per quanto riguarda spostamenti e rientri dall'estero

SPOSTAMENTI

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 opera il divieto di spostamenti tra regioni o province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio, salvo che non ricorrano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Nell’ambito del suddetto arco temporale, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, sono vietati, in un’ottica più restrittiva, che tiene conto della maggiore propensione alla mobilità, anche gli spostamenti tra comuni, restando ferme le stesse cause eccettuative.

Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, il suddetto divieto vige anche con riferimento alle seconde case ubicate in altro comune.

Si evidenzia che tra le situazioni di necessità, per le quali resta fermo l’uso del modulo di autodichiarazione, può farsi rientrare, a mero titolo di esempio, l’esigenza di raggiungere parenti, ovvero amici, non autosufficienti, allo scopo di prestare ad essi assistenza, secondo quanto già chiarito in apposita FAQ pubblicata sul sito web del Governo.

RIENTRI DALL'ESTERO

In base alla lett. a) del comma 6, a decorrere dal 10 dicembre 2020, nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati o territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, occorrerà presentare al vettore e agli organi preposti ai controlli l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso, e quindi in territorio estero, a tampone risultato negativo. 

La mancata presentazione di tale attestazione comporterà, fra l’altro, l’applicazione dell’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni.

Fino al 9 dicembre 2020, per effetto della disposizione finale di cui all’art. 14, comma 3, del d.P.C.M., continueranno ad applicarsi le precedenti prescrizioni contemplanti, per le stesse fattispecie, la possibilità di effettuare il tampone anche nelle 48 ore successive all’ingresso nel territorio nazionale.

Invece, nel periodo ricompreso fra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario troverà comunque applicazione nei confronti delle persone che, residenti o meno in Italia, facciano ingresso nel territorio nazionale per motivi diversi da quelli indicati dall’art. 6, comma 1, del nuovo d.P.C.M., provenendo dagli stessi Paesi dell’elenco C (art. 8, comma 6, lett. b).

Pertanto, saranno ugualmente soggetti a quarantena le persone residenti, ad esempio, in Francia che entrino in Italia per turismo, come pure i cittadini italiani che, recatisi in Francia per turismo, rientrino nel territorio nazionale per raggiungere la propria residenza.

Parimenti, in forza del successivo comma 7 dello stesso articolo 8, l’obbligo della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario si applicherà anche nei confronti delle persone che, per motivi diversi da quelli indicati all’art. 6, comma 1, abbiano soggiornato o siano transitate nei Paesi e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 in uno o più giorni compresi nell’arco temporale 21 dicembre 2020-6 gennaio 2021.

Dovranno, perciò, sottoporsi al predetto obbligo anche coloro che, trovandosi nelle condizioni precedentemente precisate, siano usciti dal territorio nazionale anche prima del 21 dicembre 2020 o vi facciano rientro dopo il 6 gennaio 2021.

Degna di nota è, altresì, l’introduzione, all’art. 8, comma 7, lett. p), di una nuova, specifica ipotesi di esenzione dagli obblighi di tampone o quarantena, riguardante i voli “COVID-tested”, di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 23 novembre 2020 e successive modificazioni.

Si segnala, infine, la previsione di cui all’art. 10, comma 7, del d.P.C.M., relativa alla sospensione, a decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021, dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani.

Dal 20 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 è altresì fatto divieto alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, impiegate in servizi di crociera, di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta inoperosa.