Si sono tenute il 13 giugno scorso le prime 5 udienze relativamente ai ricorsi presentati per conto di associati alla “Globoconsumatori”, in merito alle contravvenzioni elevate tramite l’Autovelox di Via Lomellina a Gambolò, nelle quali sono stati accolti parzialmente e quindi annullati solo alcuni verbali, causa imperfezioni riscontrate nell’impianto di rilevamento.
Ciò premesso, si osserva come gran parte del tempo della discussione delle prime udienze è trascorso sui presunti vizi di forma dei ricorsi e, nello specifico, sui poteri di “rappresentanza e potere di firma” da parte del sig. Mario Gatto circa la delega regolarmente rilasciata dagli utenti, il quale, invece, è notoriamente ed a livello nazionale, presidente della “Globoconsumatori” Associazione Nazionale Consumatori ODV, regolarmente iscritta negli albi RUNTS del Terzo Settore depositati presso il Ministero del Lavoro (vedi allegato estratto elenco Albo RUNTS). Tale eccezione è stata sollevata dal Comune di Gambolò ed ha incontrato il vivo interesse delle Giudici di Pace di Vigevano che l’hanno trattata assai diffusamente, assorbendo quasi due terzi del tempo di udienza e, quindi, in sostanza, a discapito di tutte le questioni di merito da ritenersi - anche alla luce delle parti coinvolte (Pubblica Amministrazione da una parte e cittadini-contribuenti dall’altra) – senz’altro più interessanti e pertinenti.
Quindi le udienze, invece, di vertere sulle assai verosimili (sostenute dai cittadini nei ricorsi) distorsioni e ingiustizie a danno dei contribuenti e, quindi, il merito, in buona sostanza, si sono svolte su formali aspetti tecnici giuridici, costringendo il sottoscritto delegato a discuterne personalmente (con tutte le conseguenze negative del caso, trattandosi di presidente di associazione a tutela dei consumatori, ma non di giurista).
Il tutto nonostante la nota assai meno rigorosa tecnicità che caratterizza la procedura davanti al Giudice di Pace. Eccezioni, poi, comunque rigettate, con la conferma della legittimità dei poteri di rappresentanza.
Così, in merito alla censura sull’illegittimità dell’impianto in questione, perché meramente approvato e non anche omologato (quest’ultima procedura assai più rigorosa e idonea a provare l’oggettiva funzionalità dell’impianto automatico), le sentenze hanno liquidato la questione – nonostante le plurime favorevoli sentenze di merito in argomento e le più recenti di legittimità (Cass.: 1608/21-14109/21-8694/22- 7742/2010 – 15760/2020 –31308/2020 – 12309/2019 – 6407/2019) (nonché sentenze di Tribunale di: Alessandria, Roma, Trento e Pordenone) – in circa tre righe, aderendo alla improbabile linea giurisprudenziale che interpreta come equipollenti le suddette procedure; si veda, peraltro che, a differenza dell’omologazione che è, come detto, procedura assai rigorosa e previdente che a verificare i requisiti tecnici dell’impianto di rilevazione sia un’azienda terza accreditata, con tutte le conseguenze anche di effettiva garanzia per il cittadino circa il regolare funzionamento del meccanismo e anche di trasparenza dell’azione amministrativa, l’approvazione è procedura “più snella” e avviene per mero atto di attestazione della Pubblica Amministrazione che, quindi, “se la canta e se la suona da sola”.
Ma la cosa che lascia più “attoniti e perplessi” è come le sentenze di rigetto non si siano pronunciate su tutti gli ulteriori motivi di ricorso che senz’altro meritavano la pronuncia del Giudice di Pace che dovrebbe essere la figura della giurisdizione più vicina alla gente, con un senso assai pratico della giustizia, sociale e, particolarmente sensibile a questioni – come quella che ci riguarda – che segnalano un agire - quantomeno -disinvolto da parte della Pubblica Amministrazione verso un’intera comunità, con migliaia di contravvenzioni elevate nel giro di pochi giorni.
Un ultimo punto, non meno importante, che alimenta ulteriormente il senso di disorientamento di questa associazione di tutela dei consumatori, e che è la prima volta che ci capita a livello nazionale, è quello riguardante il licenziamento non del solo dispositivo, ma addirittura della sentenza, comprensiva delle motivazioni di ben quattro pagine, avvenuto immediatamente al termine dell’udienza e senza che il GDP si riunisse, come di consuetudine, in Camera di Consiglio.
In ogni caso, i motivi che hanno esplicato le GdP in sentenza a fondamento della decisione di respingimento dei ricorsi – del tutto non condivisibili – saranno oggetto di opportune censure negli atti d’appello che gli associati hanno già comunicato di voler effettuare.