Cronaca - 14 ottobre 2025, 12:02

Omicidio Garlasco, "da Stasi progressiva risocializzazione"

Lo dice la Cassazione

“Il Tribunale di sorveglianza, muovendo dal grave delitto commesso da Stasi, ha scrupolosamente analizzato le risultanze del trattamento, apprezzando – mediante argomentazioni analitiche, logiche ed esaurienti, qui incensurabili – l’evoluzione favorevole di personalità da esse riflessa, indicativa della progressiva risocializzazione del detenuto, pienamente convalidata da tutti gli operatori penitenziari”.

È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con cui la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, lo scorso 1° luglio, ha rigettato il ricorso presentato dalla Procura generale di Milano contro l’ordinanza del 9 aprile 2025 che aveva concesso ad Alberto Stasi la misura alternativa della semilibertà. Stasi è stato condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Al centro del ricorso, un’intervista rilasciata dall’ex studente durante un permesso premio.

“I giudici di merito – scrive la Cassazione – hanno specificamente valutato, in chiave trattamentale, l’esistenza dell’intervista, ma, dopo averne ricostruito toni e contenuti tramite la Direzione penitenziaria, hanno ritenuto che il suo rilascio non violasse le prescrizioni cui era vincolato il permesso premio e non rappresentasse un fattore tale da inficiare il proficuo percorso di risocializzazione in atto. Anche su questo punto, la decisione è immune da vizi logici e supera il vaglio di legittimità”.

Il Tribunale – prosegue la Suprema Corte – “non ha sottaciuto l’esistenza di criticità residue di personalità, legate non all’intervista, rimasta nei limiti della continenza, quanto alla tendenza dell’interessato ad autoproteggersi e ad accreditare all’esterno un’immagine positiva di sé. Tale atteggiamento, pur richiedendo ulteriori verifiche, è stato considerato parte di un graduale recupero di autostima, non tale però da precludere la misura alternativa, comunque marcatamente contenitiva”.

Per i giudici della Cassazione, dunque, “si è di fronte a una decisione saldamente ancorata al paradigma legale di riferimento, sorretta da una motivazione tutt’altro che apparente. Il Procuratore generale ricorrente ha contrapposto argomentazioni fondate su una diversa ponderazione degli elementi di giudizio, estranee al perimetro della cognizione che questa Corte è abilitata ad esercitare”.

da TicinoNotizie.it