Attualità - 15 maggio 2020, 19:10

Decreto 18 maggio, ecco la bozza: Regioni e Governo cercano l'accordo. Fontana: «Riapriremo in sicurezza»

Le nuove regole dovrebbero dare autonomia alle Regione per stabilire riaperture di attività commerciali e produttive, ma c'è discussione sulle linee guida dell'Inail. Il governatore ligure Toti: «Documento comune sottoposto al Governo»

Decreto 18 maggio, ecco la bozza: Regioni e Governo cercano l'accordo. Fontana: «Riapriremo in sicurezza»

Si fa attendere il nuovo decreto del Governo con le indicazioni sulle aperture previste a partire da lunedì prossimo, 18 maggio, che riguardano le attività commerciali (negozi, ristoranti, bar, parrucchieri, centri estetici, etc.) e le nuove modalità di spostamento all'interno e all'esterno delle singole regione. Una bozza esiste già (la trovate di seguito) ma l'incertezza che rallenta l'ufficializzazione riguarda le linee guida dell'Inail e le diverse richieste delle regioni in questa direzione.

Come spiegato dal governatore del Veneto, Luca Zaia, alcune regioni - tra cui lo stesso Veneto, la Liguria e la Puglia - sarebbero pronte ad aprire tutto da lunedì ma con linee guida sanitarie più aderenti alle esigenze dei singoli territori, mentre altre regioni, come Lombardia, chiedono che sia lo stesso Governo a dettare regole uguali per tutti con un protocollo unico. In attesa dell'accordo, che dovrà arrivare tra oggi e domani, questa è la bozza del decreto che lascia un margine di autonomia alle singole regioni sulle riapertura. Fatto salvo che in caso di aumento dei contagi l'esecutivo potrà intervenire imponendo nuove limitazioni.

Poco fa, il governatore della Liguria Giovanni Toti ha annunciato che «le regioni unite, con un grande lavoro di squadra e con l'unico obiettivo del bene comune, senza colori, hanno elaborato un documento unitario, con linee guida condivise per le categorie economiche che da lunedì potranno riaprire. In serata continuerà il confronto con il Governo per arrivare nelle prossime ore a tracciare una seria via che dia certezza agli imprenditori, ai lavoratori e a tutti i cittadini».

La conferma di un accordo tra le Regioni arriva anche dal presidente lombardo Attilio Fontana: «Siamo riusciti a elaborare e a produrre un documento unitario delle Regioni. Un risultato che è il frutto della proposta che avevo lanciato nella giornata di oggi a tutti i governatori e che si è dunque concretizzata in vista delle riaperture di lunedì, quando alcune nuove attività produttive potranno ripartire con linee guida condivise».

«La Lombardia - spiega Fontana - conferma la volontà di voler
riaprire le attività previste per il 18 maggio: ciò avverrà nel 
rispetto della sicurezza sanitaria. Sono certo che sia i cittadini, sia gli operatori dei vari settori sapranno comportarsi in modo responsabile e nel rispetto delle regole».

Nella stesso bozza è contenuta, come anticipato nei giorni scorso, l'ampliamento della libertà di movimento all'interno della stessa regione senza più autocertificazione, anche per incontrare amici. Per uscire dalla regione di residenza sarà ancora obbligatoria per uscire dalla regione di residenza, almeno fino al 3 giugno.

Articolo 1
(Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)

1. A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

4. È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria.

5. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

6. Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8.

7. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

8. Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive e ogni altra attività in condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Articolo 2.
(Sanzioni e controlli)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 4, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

5. Il prefetto assicura l’esecuzione delle misure disposte da autorità statali, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

Articolo 3
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.

 

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.  

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