Leggi & Diritti - 30 novembre 2020, 15:22

Contratti al telefono, il consenso può essere raccolto solo verbalmente?

Codacons: “Fate attenzione per la validità del contratto è necessario l’invio al consumatore di una copia scritta da controfirmare”

Contratti al telefono, il consenso può essere raccolto solo verbalmente?

E’ in costante aumento la casistica di contratti conclusi per via telefonica. Il consenso del consumatore può essere raccolto solo verbalmente? Dal 2014, con il recepimento di un’apposita direttiva da parte dello Stato Italiano, è possibile concludere validamente un contratto manifestando il proprio consenso per via telefonica ma con una importante precisazione. Il fornitore del servizio è obbligato ad inviare al consumatore una copia scritta del contratto concluso telefonicamente al fine di riottenerla controfirmata. In mancanza il consumatore può recedere in qualsiasi momento, anche senza rispettare i termini di preavviso e di scadenza.

Codacons: “Occorre prestate grande attenzione. Se un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista è obbligato a confermare l'offerta al consumatore e quest’ultimo è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo codacons.pavia@gmail.com o al recapito 347.9619322”.  

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