Economia - 03 aprile 2026, 07:02

Limiti di THC nella cannabis light: cosa prevede la normativa

Quando si parla di limiti di THC nella cannabis light, una delle formule più diffuse online è: “fino allo 0,2% è legale”.

Limiti di THC nella cannabis light: cosa prevede la normativa

In realtà questa sintesi è oggi troppo semplificata. La normativa italiana ed europea distingue infatti diversi piani: coltivazione della canapa industriale, disciplina degli alimenti derivati, commercializzazione dei prodotti, regolazione delle infiorescenze e quadro europeo sul CBD.

Negli ultimi anni, e in particolare dopo gli interventi normativi del 2025, il quadro è diventato più articolato. Molte guide ancora presenti sul web si basano esclusivamente sulla Legge 242/2016 e sulle soglie dello 0,2% e dello 0,6%, senza considerare gli sviluppi successivi. Per comprendere davvero quale sia la percentuale di THC rilevante, è necessario distinguere tra categorie di prodotti e disciplina applicabile.

Cos’è la cannabis light e perché il THC è regolamentato

L’espressione “cannabis light” non corrisponde a una categoria giuridica unitaria. In senso generale indica prodotti derivati dalla canapa industriale (Cannabis sativa L.) coltivata con varietà iscritte nel Catalogo comune dell’Unione europea.

Il motivo per cui la normativa si concentra sul THC (tetraidrocannabinolo) è legato ai suoi effetti psicotropi. Per questo motivo le legislazioni nazionali e europee stabiliscono limiti specifici nella coltivazione e nella presenza del composto nei prodotti.

Diverso è il caso del CBD (cannabidiolo), un altro cannabinoide privo di effetti psicotropi. La Corte di giustizia dell’Unione europea, nel caso Kanavape, ha chiarito che il CBD legalmente prodotto in uno Stato membro non può essere trattato automaticamente come stupefacente in un altro Stato membro in contrasto con la libera circolazione delle merci.

Questo però non significa che ogni prodotto contenente CBD possa essere commercializzato liberamente in qualsiasi forma. Parlare genericamente di “cannabis light legale” senza distinguere tra alimento, estratto, infiorescenza o integratore resta quindi impreciso.

Il limite di THC nella legge italiana: cosa significano 0,2% e 0,6%

Il riferimento normativo centrale per la coltivazione della canapa industriale è la Legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Questa legge promuove la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa utilizzando varietà certificate iscritte nel catalogo europeo delle sementi.

La normativa individua due soglie spesso citate:

●       0,2% di THC, valore di riferimento per la coltivazione;

●       0,6% di THC, margine di tolleranza nei controlli.

La soglia dello 0,2% e la tolleranza fino allo 0,6% riguardano soprattutto la coltivazione e i controlli in campo. In altre parole servono a stabilire quando il coltivatore che ha utilizzato sementi certificate e rispettato gli obblighi di legge non è penalmente responsabile.

Questa impostazione tutela principalmente il coltivatore conforme. Non equivale invece a una regola generale secondo cui qualsiasi prodotto con THC inferiore allo 0,6% possa essere commercializzato. La soglia agricola, quindi, non rappresenta una soglia universale di liceità per tutti i derivati della canapa.

Coltivazione, vendita e consumo: tre piani diversi

Un errore frequente è sovrapporre tre ambiti distinti: coltivazione, commercializzazione e consumo.

La Legge 242/2016 disciplina soprattutto la filiera agricola e agroindustriale della canapa, indicando alcune destinazioni ammesse, come alimenti derivati dai semi, cosmetici o materiali industriali. La vendita di prodotti derivati non coincide automaticamente con quanto consentito in fase di coltivazione.

Questa distinzione è stata ribadita anche dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 30475 del 2019.

Secondo la decisione, la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina non rientra automaticamente nell’ambito della legge sulla canapa industriale, salvo che tali prodotti risultino concretamente privi di efficacia drogante.

Per questo motivo, anche un cbd shop non può essere descritto genericamente come punto vendita di prodotti legali alla canapa: la liceità dipende dal tipo di prodotto, dalla sua destinazione d’uso, dalla tracciabilità e dal quadro normativo applicabile.

Infiorescenze, estratti e oli: cosa cambia dopo la stretta del 2025

Nel 2025 il quadro normativo italiano è cambiato in modo significativo.

L’articolo 18 del Decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48, convertito nella Legge 80/2025, ha modificato la Legge 242/2016 introducendo il comma 3-bis.

La nuova disposizione vieta l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione e la vendita delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi della stessa legge, anche quando si trovano in forma essiccata o triturata. Il divieto si estende inoltre ai prodotti che le contengono, compresi estratti, resine e oli derivati dalle infiorescenze.

Di conseguenza oggi il nodo normativo non riguarda soltanto la percentuale di THC, ma anche la parte della pianta utilizzata e la tipologia di prodotto commercializzato. Molti contenuti online continuano a basarsi su una lettura precedente al 2025 e risultano quindi parzialmente superati.

I limiti di THC negli alimenti derivati dalla canapa

Un ulteriore piano normativo riguarda gli alimenti.

Il Decreto del Ministero della Salute del 4 novembre 2019 ha stabilito i livelli massimi di THC totale negli alimenti contenenti derivati della canapa.

Tra i limiti principali:

●       semi di canapa e farina di semi: 2,0 mg/kg

●       olio ottenuto dai semi di canapa: 5,0 mg/kg

●       integratori contenenti derivati della canapa: 2,0 mg/kg

Queste soglie sono espresse in milligrammi per chilogrammo e non in percentuale. Si tratta quindi di valori diversi da quelli utilizzati per la coltivazione.

La finalità è il controllo ufficiale degli alimenti e della sicurezza per il consumatore. La soglia agricola dello 0,2% non può quindi essere utilizzata per valutare la conformità di un alimento a base di canapa.

CBD, integratori e novel food: perché la questione resta complessa

Il fatto che il CBD non sia automaticamente considerato uno stupefacente non risolve tutte le questioni normative.

Sul piano alimentare entra infatti in gioco la disciplina dei novel food. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha chiarito nel 2022 che la valutazione del CBD come nuovo alimento è stata sospesa per mancanza di dati scientifici sufficienti.

Nel 2026 l’EFSA ha pubblicato un aggiornamento indicando un livello provvisorio di assunzione sicura pari a 0,0275 mg/kg di peso corporeo al giorno, circa 2 mg al giorno per un adulto di 70 kg.

Questi aggiornamenti mostrano come il quadro resti caratterizzato da cautela regolatoria. Il fatto che il CBD non sia considerato uno stupefacente non implica automaticamente che ogni prodotto contenente CBD possa essere commercializzato liberamente come alimento o integratore.

Controlli e responsabilità per produttori e rivenditori

Per i coltivatori la conformità alla normativa passa principalmente attraverso:

●       utilizzo di semi certificati appartenenti a varietà ammesse;

●       conservazione della documentazione relativa alle sementi;

●       rispetto delle procedure previste nei controlli sul THC nelle coltivazioni.

La tutela prevista fino alla soglia dello 0,6% opera solo se questi obblighi sono stati rispettati.

Per produttori e rivenditori, invece, la percentuale di THC non è l’unico parametro rilevante. Diventano centrali anche:

●       la categoria del prodotto;

●       la tracciabilità della filiera;

●       l’etichettatura e la destinazione d’uso;

●       la compatibilità con la normativa di settore;

●       l’eventuale ricaduta nei divieti introdotti nel 2025.

Cosa cambia per i consumatori

Dal punto di vista del consumatore, leggere semplicemente “THC sotto lo 0,2%” su un’etichetta non è sufficiente per valutare la regolarità di un prodotto.

Occorre considerare anche la categoria merceologica, la provenienza della materia prima, la documentazione analitica disponibile e la destinazione d’uso dichiarata. Chi acquista prodotti derivati dalla canapa dovrebbe quindi prestare attenzione alla trasparenza del venditore e alla presenza di analisi certificate.

A livello europeo, il limite dello 0,3% di THC è oggi rilevante per la coltivazione della canapa nell’ambito della politica agricola comune.

In Italia, tuttavia, la disciplina della commercializzazione dei derivati e delle infiorescenze segue una traiettoria più restrittiva e resta oggetto di contenzioso anche sul piano costituzionale.

Più che su un’unica soglia di THC, il futuro della normativa sembra quindi giocarsi sull’equilibrio tra regole agricole, sicurezza alimentare, libera circolazione dei prodotti e limiti nazionali alla commercializzazione dei derivati della canapa.

 





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I.P.

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