Il caso viene dalla Germania. A causa delle restrizioni adottate per la pandemia da Covid-19, un concerto che si doveva svolgere il 24 marzo 2020 a Braunschweig (Germania) è stato annullato.
Un consumatore che aveva comprato online il biglietto per il concerto, presso il fornitore di servizi di biglietteria CTS Eventim, non è stato soddisfatto del buono emesso dall’organizzatore e corrispondente al prezzo di acquisto e recapitatogli dal servizio di biglietteria e ha chiesto alla CTS Eventim il rimborso del biglietto nonché di spese accessorie.
La domanda alla Corte è se il consumatore potesse recedere dal contratto concluso con la CTS Eventim conformemente alla direttiva sui diritti del consumatori.
Secondo la Corte, «la direttiva esclude il diritto di recesso, in particolare, nel caso di una prestazione di servizi riguardanti le attività del tempo libero, qualora il contratto preveda una data di esecuzione specifica.
Mediante tale esclusione, la direttiva mira a proteggere gli organizzatori di attività del tempo libero, quali eventi culturali o sportivi, dal rischio legato all’accantonamento di determinate disponibilità che essi potrebbero avere difficoltà a utilizzare se fosse esercitato il diritto di recesso».
Codacons: “Una sentenza destinata a far discutere ma che ha l’indubbio pregio di fare chiarezza su temi molto dibattuti e non solo legati all’emergenza Covid. Ricordiamo tutti i consumatori che è disposizione uno sportello interamente dedicato ai diritti dei consumatori in città Per informazioni sul tema, segnalazioni e assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo codacons.vigevano@gmail.com o al recapito 347.9619322”.