I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito, su disposizione del procuratore di Milano Marcello Viola, a un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip conformemente alla richiesta della Procura della Repubblica, per l’importo complessivo di 779.453.912 euro, nei confronti della società di diritto irlandese Airbnb Ireland Unlimited Company, titolare dell’omonima piattaforma di intermediazione di affitti brevi, nonché di tre persone fisiche indagate, che hanno rivestito cariche di amministrazione all’interno della stessa impresa estera, negli anni dal 2017 al 2021. Il provvedimento, comunicato dalla Procura, riguarda un’evasione su ricavi per circa 3,7 miliardi di euro.
L’esecuzione del provvedimento cautelare, spiega la Procura, giunge al termine delle indagini condotte sulla base delle risultanze della verifica fiscale svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano nei confronti della società estera, da cui è emerso che la stessa, con riguardo alle attività condotte sul territorio italiano, non ha ottemperato agli obblighi introdotti dall’art. 4 del D.s. n° 50/2017, sottraendosi alla dichiarazione e al versamento (in qualità di sostituto d’imposta) di ritenute di ammontare pari all’entità del sequestro ottenuto dal gip, calcolate in misura del 21 per cento (cd. “cedolare secca”) su canoni di locazione breve per 3.711.685.297 euro, corrisposti nel periodo 2017-2021 dagli ospiti delle strutture ricettive pubblicizzate dalla piattaforma, a fronte delle prenotazioni effettuate, importi successivamente retrocessi ai proprietari degli immobili (host), al netto della commissione addebitata per l’utilizzo della relativa infrastruttura digitale.
L’obbligo in capo alla società estera di prelievo alla fonte sulle somme versate dai conduttori ai locatori e di successivo versamento del tributo evaso è stato confermato dal doppio vaglio operato: dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ad oggetto la compatibilità con il diritto unionale della normativa italiana introdotta nel 2017; dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 9188 del 24 ottobre 2023, ha definitivamente confermato l’obbligo di applicazione della ritenuta alla fonte nei confronti della società irlandese.